Art. 41.

      1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, se dovuta, un diritto di importo pari a quello di vacazione, di cui all'articolo 40, in relazione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.